Istituto Comprensivo di Codigoro 0533 710427

Sicurezza e Privacy

PRIVACY

Privacy a scuola: un documento a cura del Ministero che spiega tutto quello che c'è da sapere sull'argomento.

Il Garante per il trattamento dei dati personali ha pubblicato il seguente testo che fornisce una sintesi precisa e puntuale circa la normativa sulla privacy legata al mondo della scuola.

 

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FORMAZIONE  SULLA  SICUREZZA

breve info su comportamenti i caso di emergenza e prevenzione

 

Video sulla sicurezza - Secondaria di Codigoro - Secondaria di Pontelangorino

Come noto, rientra tra gli OBBLIGHI previsti dall’art. 20, del D.Lgs.81/08, la partecipazione di tutti i lavoratori, quindi di tutti i Docenti e di tutto il Personale ATA, alle attività di FORMAZIONE in materia di SICUREZZA.

- Adempimenti delle scuole in materia di antincendio

- Codice di comportamento

- Disciplina personale non dirigente


Relativamente alla formazione dei lavoratori ,ai sensi dell’art. 37,comma 2, del D.Lgs. 81/08, sono stati definiti “durata e contenutiminimi” della stessa formazione in materia di sicurezza.
Per quanto concerne specificamente la formazione dei lavoratori della Scuola i Corsi obbligatori sono così strutturati:
1° Modulo - Formazione Generale: 4 ore (V. Contenuti, Punto 4
dell’Accordo);
2° Modulo - Formazione Specifica: 8 ore (V. Contenuti, Punto 4
dell’Accordo),
per complessive 12 ore; è previsto, inoltre, un aggiornamento
quinquennale di 6 ore.
Per i Preposti (DSGA nei confronti del Personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, Vicario, Docente di laboratorio, Referente/fiduciario di plesso), oltre alle suddette 12 ore, è prevista la partecipazione obbligatoria ad una “formazione particolare aggiuntiva” di 8 ore .


In riferimento alla fattispecie in esame, il sopra citato articolo 20, comma
2, lett. h), dispone che:
“2. I lavoratori DEVONO in particolare:
[…] h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.”
Pertanto, nei confronti dei docenti che non hanno partecipato all’attività formativa in materia di sicurezza programmata dal Dirigente scolastico/datore di lavoro, senza addurre alcuna giustificazione (un giustificato motivo potrebbe consistere nella presentazione di un certificato medico attestante l’infermità del lavoratore o di una dichiarazione di impedimento improvviso dovuto a gravi motivi familiari debitamente documentati o la dimostrazione del possesso dell’Attestato di partecipazione ad analogo Corso di Formazione sugli stessi contenuti), il Dirigente scolastico è tenuto (previa contestazione d’addebito) ad applicare la ritenuta stipendiale (pari al numero di ore programmate) per un’assenza dal servizio, ritenuta ingiustificata.
Previa diffida, in caso di recidiva, il Dirigente scolastico segnalerà all’ASL competente per Territorio (Servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – SPISAL) i nominativi dei lavoratori che non hanno ottemperato all’obbligo di formazione in materia di sicurezza senza alcuna giustificazione.
Lo stesso Organo di Vigilanza procederà, nei confronti dei suddetti
lavoratori, ad applicare l’ammenda da 200 a 600 euro, come disposto
dall’art. 59 – Sanzioni per i lavoratori – comma 1, lett. a), del D.Lgs.
81/2008.

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